Statuto

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AD PONTEM"


Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 In data 25 OTTOBRE 2019, è stata costituita con scrittura privata l’Associazione "Pro Loco AD PONTEM.", con sede legale nel Comune di Ponte (Bn) alla via Gr. Uff. Domenico Ocone n. 68

1.2 La "Pro Loco AD PONTEM", nell’ambito del proprio comune, può variare l’indirizzo della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto.

1.3 La “Pro Loco AD PONTEM” aderisce all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), tramite il Comitato Regionale UNPLI della Campania.


Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La "Pro Loco AD PONTEM". (di seguito denominata Associazione) è un’associazione di volontariato di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di PONTE, provincia di BENEVENTO.

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme partecipative con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Enti pubblici in località in cui non esista altra associazione Pro Loco iscritta all’ UNPLI.


Art. 3 Finalità

3.1 L’Associazione ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità umane, naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.

In particolare si propone le seguenti finalità di:

  • tutela e valorizzazione delle risorse umane, naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;

  • assistenza, tutela e informazione turistica;

  • promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;

  • promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche, anche in nome e per conto di Enti pubblici e soggetti privati;

  • promuovere attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza e agli scambi culturali;

  • promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive per facilitare il movimento turistico e rendere attrattivo il soggiorno dei turisti;

  • inserirsi, eventualmente, nell'attuazione dei piani turistici previsti dalle vigenti normative;

  • programmare e realizzare attività di orientamento e/o di formazione professionale, corsi di aggiornamento e sostegno agli studi;

  • contribuire ad organizzare turisticamente il paese, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, promuovendo e/o sollecitando l’abbellimento delle piazze, strade, giardini, prestando attenzione agli spazi ricreativi ed al verde;

  • collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale della Campania) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e la sua struttura operativa;

  • apertura e gestione di un circolo per i propri soci;

l) realizzazione e/o gestione di biblioteche di interesse locale;

m) incentivare la partecipazione dei giovani attraverso specifiche attività previste dalle politiche giovanili attuate dagli Enti pubblici.


Art. 4 Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio dell’Associazione è formato:

a) dalle quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno; b) dai contributi dei soci; c) da eredità, donazioni e legati; d) da contributi ed elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti pubblici e privati; e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) da contributi dell’Unione Europea; g) da proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria; h) da erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali; i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) da entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale; k) da beni mobili ed immobili di proprietà e/o provenienti da eventuali donazioni e lasciti.

4.2 Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette; essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4.3 Ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4.4 L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.


Art. 5 Soci

5.1 I Soci dell’Associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Socio fondatore è colui che ha promosso ed aderito già da subito all’iniziativa di costituzione dell’Associazione intervenendo alla stipula dell’Atto Costitutivo.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso l’Associazione o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

Socio simpatizzante, per i soli minori di anni 18, con espresso autorizzazione del genitore o equiparato.

5.2 I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di Socio, nel rispetto della quota minima dell’ottanta per cento riservata ai residenti, è conseguibile da tutti i cittadini maggiorenni italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.


Art. 6 Diritti e Doveri

6.1 I Soci fondatori, ordinari, simpatizzanti e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.2 Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell’Associazione, se in regola con i versamenti dell’anno in corso e in quello precedente;

b) di essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione, se in regola con i versamenti dell’anno in corso e in quello precedente; essi devono dichiarare di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti, di non ricoprire cariche politiche ed amministrative pubbliche;

c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari dell’Associazione nonché per lo scioglimento della Associazione, se in regola con i versamenti dell’anno in corso e in quello precedente;

d) a ricevere la tessera dell’Associazione;

e) a ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;

f) a frequentare i locali dell’Associazione;

g) di fruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le sue attività.

6.3 I Soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine, di garantirne l’assetto economico e di non operare in concorrenza con le sue attività.


Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di Socio

7.1 L’ammissione a Socio dell’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza fatta pervenire a mano, a mezzo raccomandata o pec. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto della quota minima dell’ottanta per cento riservata ai residenti, esamina le nuove istanze e delibera sull’ammissibilità delle richieste pervenute, nella prima seduta utile, comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, provvedendo a notificare all’interessato quanto deciso a mano o a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata. Gli effetti della iscrizione, per l’esercizio dei diritti e dei doveri del Socio, decorrono dalla data indicata nella notifica di ammissione, sulla quale devono essere riportate le modalità e la data entro cui deve avvenire il pagamento dell’intera quota annuale (anno solare).

7.2 La quota associativa è intrasmissibile, neppure per successione, non è rivalutabile e non deve avere carattere di temporaneità.

7.3 La qualità di Socio risulta da apposito Registro/Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

7.4 La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità.

7.5 I Soci che non rassegnano le dimissioni entro il 31 dicembre, sono obbligati verso l’Associazione anche per il periodo sociale successivo.

7.6 L’esclusione di un Socio per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell’anno medesimo.

7.7 L’allontanamento di un Socio per indegnità viene decisa dal Consiglio Direttivo, previo parere consultivo espresso dal Collegio dei Probiviri, validato dall’analogo Collegio Provinciale UNPLI; tale provvedimento sarà adottato con deliberazione motivata quando il comportamento del Socio rechi pregiudizio morale e materiale all’Associazione oppure violi in maniera manifesta le norme di legge, quelle statutarie o i regolamentari. La delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile e la quota, eventualmente già pagata, non viene restituita.


Art. 8 Organi

8.1 Sono organi dell’Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri.


Art. 9 Assemblea dei Soci

9.1 L’Assemblea dei Soci rappresenta la universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci ed esprimono il voto soltanto i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e dell'anno precedente;

9.4 Ogni Socio votante ha diritto ad un voto ed è consentita una sola delega dei soci votanti. Nella elezione del Consiglio Direttivo i Soci possono esprimere preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei consiglieri da eleggere, nel nostro caso fino a un massimo di due.

9.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di SETTEMBRE per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il mese di MARZO per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.

9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L’Assemblea delibera, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

9.10 Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale di attività, sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, con le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento approvato dall'Assemblea. Tale Assemblea deve essere fissata con almeno 30 giorni di anticipo con contestuale comunicazione al Comitato Provinciale Unpli di BENEVENTO, che nominerà un proprio delegato, che sarà presente durante le procedure elettorali. A conclusione dei lavori e dopo la successiva ratifica del Presidente del Comitato Provinciale Unpli, entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni, si procederà alla proclamazione degli eletti.

La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora e ne fissa l’ordine del giorno.

9.12 Durante l’Assemblea le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le elezioni alle cariche sociali, per le quali è previsto il voto segreto.

9.13 La convocazione assembleare deve essere inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta, da trasmettere per posta elettronica oppure per fax, per messaggio elettronico dove è riscontrabile la ricevuta, per pec, per raccomandata o consegnata a mano. L’avviso di convocazione deve anche essere esposto nella sede sociale e pubblicato sul sito Web ufficiale.

9.14 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti.

9.15 L’Assemblea può anche essere indetta dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo, di almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

9.16 L’Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, comunque, lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci votanti (si approssima all’unità per eccesso).

9.17 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.


Art. 10 Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico e culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri eletti nell’Assemblea elettiva del Consiglio in carica.

10.4 Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice Presidente.

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali, ratificato dal Comitato Provinciale Unpli di Benevento, deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo ed all’UNPLI CAMPANIA, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

10.8 Il Consiglio si riunisce di norma almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 gennaio decade automaticamente dalla carica.

10.10 Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.12 Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo (ratificato dal Collegio dei Revisori dei Conti), che devono essere approvati dall’Assemblea, stabilire l’entità della quota sociale annua, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei Soci.

10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

10.14 Il Consiglio può prevedere incarichi e deleghe specifiche ad altri soci.


Art. 11 Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta tra i suoi componenti.

11.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente; in mancanza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di iscrizione all’Associazione.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.

11.5 Il Presidente provvede a riscuotere contributi concessi all’Associazione da qualsiasi Ente pubblico o privato e da privati ed a prelevare somme dell’Associazione depositate presso Istituti Bancari o Uffici postali.

11.6 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

11.7 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’Associazione.

11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente.


Art. 12 Segretario

12.1 Il Segretario è nominato dal Presidente, scelto tra i soci ordinari con adeguate attitudini e competenze o tra i Consiglieri.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha prescelto. Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo insindacabile giudizio.


Art. 13 Tesoriere

13.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti

13.2 Redige la stesura dei bilanci.

13.3 Provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute.

13.4 Amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo.

13.5 Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme dell’Associazione depositate presso istituti bancari o postali.

13.6 Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per la relativa approvazione.

13.7 E’ responsabile degli atti contabili dell’Associazione ed ha l’obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.


Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci. Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono Revisori effettivi, il quarto e quinto eletto sono Revisori supplenti. Il primo eletto assume la carica di Presidente.

14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di approvare il bilancio consuntivo.

14.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.


Art. 15 Collegio dei Probiviri

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’assemblea dei Soci, tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, economico, giuridico ed amministrativo. Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono membri effettivi, il quarto e quinto eletto sono membri supplenti. Il primo eletto assume la carica di presidente.

15.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Hanno il compito di controllare l’osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli Soci.

15.3 Il Collegio dei Probiviri può demandare al Collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale UNPLI di BENEVENTO la definizione di controversie di particolare complessità, ai sensi delle norme previste dallo statuto del Comitato stesso.


Art. 16 Presidente onorario

16.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei Soci per meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.

16.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di rapporti con altri Enti.


Art. 17 Controllo e vigilanza

17.1 L’Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo della Campania e all’UNPLI Campania secondo la tempistica prevista dalle vigenti normative;

17.2 L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

17.3 L’Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d’ impresa, anche ricorrendo a propri Soci.

17.4 Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.

17.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno operato per l’Associazione nell’ambito delle attività istituzionali,

17.6 L’Associazione accetta le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell’UNPLI Campania, e le verifiche e i controlli della Regione Campania per quanto attiene il rispetto della normativa regionale,

17.7 L’Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo e statuto presso la Regione Campania - Assessorato al Turismo, oltre che all’UNPLI Campania e all'UNPLI Provinciale di Benevento.


Art. 18 Scioglimento della Pro Loco

18.1 LAssociazione può essere sciolta con apposita delibera dei Soci votanti in assemblea straordinaria,

18.2 Lo scioglimento dellAssociazione deve essere comunicato alla Regione Campania - Assessorato al Turismo, all’UNPLI Campania, tramite il Comitato Provinciale di Benevento, al Comune di Ponte e agli organi di polizia competenti,

18.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative,

18.4 In caso di scioglimento dell’Associazione gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.


Art. 19 Riferimenti legislativi

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento interno che sarà successivamente approvato dall'Assemblea, al fine di disciplinare tutte le procedure e le attività della vita associativa, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI Nazionale, dell'UNPLI Campania e del Comitato Provinciale UNPLI di BENEVENTO.


Art. 20 Norma transitoria

20.1 Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea generale dei Soci tenutasi a Ponte (BN) il 25 Ottobre 2019, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

20.2 Nell’anno di costituzione della Pro Loco AD PONTEM tutti i soci esercitano i diritti previsti dagli art. 6 e 9 del presente statuto.


Ponte 25 Ottobre 2019